Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR): verso un sistema più armonizzato e circolare in Europa
Focus CSR: Regolamento packaging PPWR, 27.04.2026
In collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco
L’aumento dei consumi va di pari passo con l’aumento dei rifiuti da imballaggio. In questo contesto si inserisce il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), uno dei pilastri della strategia europea per la transizione verso un’economia circolare e la neutralità climatica. Il tema è stato al centro del webinar del 27 aprile 2026, promosso da AITI e dalla Camera di Commercio Como-Lecco, che ha approfondito contenuti, obiettivi e implicazioni operative della normativa. Ad aprire l’incontro è stata Jenny Assi, responsabile scientifica CSR di AITI, che ha sottolineato come la gestione degli imballaggi richieda oggi un ripensamento complessivo dell’intero ciclo di vita, dalla progettazione fino al fine vita. Il settore rappresenta oggi uno dei principali utilizzatori di materie prime, come plastica e cellulosa. Gli imballaggi costituiscono il 61% dei rifiuti plastici post consumo e 1/3 dei rifiuti solidi urbani proviene dagli imballaggi. I tassi di riciclaggio nell'UE sono aumentati del 23% rispetto al 2010, tale progresso, tuttavia, non è sufficiente a compensare l'aumento della quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti. In aggiunta, la crescente complessità degli imballaggi, li rende sempre più spesso difficilmente riciclabili. Ridurre entro il 2040 del 15% (rispetto al 2018) i rifiuti da imballaggio appare dunque sfidante poiché bisognerà mettere in atto processi di innovazione, recupero degli imballaggi, separazione per tipologia di materiale e di polimero, triturazione, pulizia, controllo e riciclo.
Durante l’intervento tecnico, Elisa Albertini, Managing Director di Food Defense CH Sagl, società di consulenza nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico e del packaging, ha evidenziato la portata del cambiamento introdotto dal Regolamento entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e caratterizzato da obblighi che aumenteranno progressivamente nei prossimi anni. Le prime disposizioni inizieranno ad applicarsi a partire dal 12 agosto 2026, momento in cui il Regolamento sostituirà in larga parte la Direttiva 94/62/CE, che rimarrà in vigore solo per alcune disposizioni transitorie fino al 2029. A partire da questa prima fase, il quadro normativo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale. Entro il 2030 entreranno in vigore alcuni dei requisiti più rilevanti, tra cui l’obbligo per tutti gli imballaggi immessi sul mercato di riciclabilità secondo criteri tecnici specifici e l’introduzione di target minimi di contenuto riciclato per la plastica. Negli anni successivi, ulteriori scadenze rafforzeranno progressivamente questi requisiti, con obiettivi più stringenti al 2035 e al 2040, in particolare per quanto riguarda l’effettivo utilizzo di materiale riciclato. Parallelamente, il Regolamento prevede una serie di tappe intermedie legate allo sviluppo degli strumenti attuativi. Tra il 2026 e il 2028 la Commissione europea sarà chiamata a pubblicare atti delegati, linee guida tecniche e criteri di progettazione – ad esempio per il design for recycling – che saranno determinanti per tradurre gli obiettivi generali in requisiti operativi. Questo significa che, almeno in una prima fase, le imprese dovranno muoversi in un contesto ancora in evoluzione, aggiornando progressivamente le proprie scelte sulla base degli sviluppi normativi.
Il passaggio da Direttiva a Regolamento rappresenta uno degli elementi più rilevanti. In passato, le norme europee sugli imballaggi venivano recepite in modo differente nei vari Stati membri europei, generando un quadro frammentato, con approcci diversi su etichettatura, definizioni di riciclabilità e sistemi di responsabilità estesa del produttore. Questa eterogeneità ha creato ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno, rendendo necessario un intervento di armonizzazione. Con il PPWR, le regole diventano direttamente applicabili, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza e uniformità a livello europeo.
Uno degli aspetti più innovativi del Regolamento riguarda il cambio di prospettiva che introduce. L’attenzione si sposta dalla gestione del rifiuto alla progettazione dell’imballaggio, con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti e migliorare la qualità del riciclo (design for recycling).
I principali obiettivi della normativa sono:
Prevenzione: prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità; applicare restrizioni a particolari tipologie/formati di imballaggio; promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili.
Riciclaggio: promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell’UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.
Riduzione: minimizzare gli imballaggi; utilizzare materiale riciclato negli imballaggi in plastica; promuovere il riciclato.
La normativa si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono utilizzati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distruzione, uffici, servizi o nuclei domestici. Il Regolamento funge da quadro di riferimento per:
la prescrizione di sostanze negli imballaggi quali ad esempio: piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, PFAS (art. 5)
le soglie di riciclabilità degli imballaggi: a partire dal 2030 tutti gli imballaggi (escluse alcune eccezioni) devono essere classificati almeno in classe C, che corrispondente ad una prestazione di riciclabilità di almeno il 70 % per unità, in termini di peso; entro il 2038 la classe di prestazione di riciclabilità minima si sposta all’80 %; a partire dal 2035, alla valutazione di riciclabilità dell’imballaggio sarà inoltre aggiunto un nuovo fattore, la valutazione di “riciclabilità” su scala, ossia si andrà a verificare l’effettiva possibilità di riciclo dell’imballaggio;
il contenuto di materiale riciclato minimo che deve essere utilizzato entro il 2030 e il 2040 negli imballaggi di plastica (art. 7)
la definizione (entro il 12 febbraio 2028) di materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art. 8)
l’obbligo di immettere sul mercato imballaggi compostabili per alcuni prodotti specifici quali, ad esempio: bustine per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto a partire dal 12 febbraio 2028 (art. 9); eventuali ulteriori disposizione specifiche potranno essere adottate dagli Stati Membri;
la minimizzazione degli imballaggi, in modo che il loro peso e il loro volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito (art. 10)
la definizione di numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili (art. 11)
le informazioni che devono essere riportate nell’etichettatura dell’imballaggio (art.12)
La Commissione europea definirà nei prossimi anni standard, requisiti tecnici, soglie di applicazione. Come emerso nel corso del webinar, la complessità del quadro regolatorio e l’assenza, ad oggi, di alcuni strumenti attuativi rendono il percorso ancora incerto, soprattutto per le imprese chiamate a pianificare, con una certa urgenza, interventi nel medio-lungo periodo.
Tuttavia, il Regolamento si inserisce chiaramente negli obiettivi più ampi di economia circolare e neutralità climatica, prevedendo che la riciclabilità sia non solo teorica ma anche economicamente sostenibile su scala di sistema, senza interferire con le normative relative alla sicurezza e alla protezione dei prodotti. Anche la definizione stessa di imballaggio viene ampliata, includendo prodotti che in passato erano considerati parte del contenuto, come bustine per tè o capsule per caffè. Questo ampliamento del perimetro normativo comporta un coinvolgimento diretto di un numero crescente di operatori economici lungo la filiera. Le prescrizioni introdotte incidono in modo diretto sulla progettazione degli imballaggi. Non si tratta più soltanto di garantire una riciclabilità teorica, ma di dimostrare che gli imballaggi possano essere effettivamente raccolti, selezionati e riciclati su larga scala. Un ulteriore elemento centrale riguarda la gestione delle sostanze chimiche e la sicurezza dei materiali. Il Regolamento impone la riduzione delle sostanze che destano preoccupazione e introduce limiti specifici per alcune categorie, come i PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) negli imballaggi a contatto alimentare. Questo rafforza l’integrazione tra obiettivi ambientali e tutela della salute, evidenziando la dimensione sempre più sistemica della normativa. Accanto ai requisiti tecnici, il PPWR introduce obblighi stringenti in materia di trasparenza e tracciabilità. Le imprese dovranno dimostrare la conformità attraverso documentazione tecnica strutturata e dichiarazioni di conformità aggiornate, assumendosi la responsabilità del rispetto delle prescrizioni lungo tutto il ciclo di vita dell’imballaggio. Allo stesso tempo, viene rafforzato il sistema di tracciabilità lungo la filiera, con l’obbligo di poter identificare fornitori e clienti e di conservare le informazioni per periodi prolungati. Le implicazioni per le imprese sono significative. Il mancato rispetto dei requisiti può comportare diffide, sanzioni (da definire a cura degli Stati Membri entro il 12 febbraio 2027) e, nei casi più gravi, il divieto di immissione sul mercato o il ritiro dei prodotti. In questo scenario, la conformità normativa diventa un elemento strutturale della gestione aziendale, che richiede integrazione tra funzioni tecniche, legali e di sostenibilità.
Il webinar ha infine offerto un confronto con il contesto svizzero, dove è in fase di sviluppo una nuova Ordinanza sugli imballaggi, con entrata in vigore prevista nel 2027. A differenza dell’approccio europeo, fortemente orientato alla progettazione, il sistema svizzero appare maggiormente focalizzato sulla gestione del fine vita e sul monitoraggio dei flussi di rifiuti, con obblighi dettagliati di raccolta, riciclo e reporting. Questa differenza evidenzia due modelli normativi distinti, che le imprese dovranno gestire in modo coordinato nei contesti internazionali. In particolare, le aziende che operano sia sul mercato svizzero sia su quello dell’Unione Europea saranno chiamate a rispettare entrambi i quadri regolatori, adattando i propri prodotti e processi in funzione del mercato di destinazione e del ruolo ricoperto lungo la filiera.
Nel complesso, il PPWR introduce un cambiamento significativo nel modo in cui gli imballaggi vengono progettati e gestiti lungo la filiera. Non si tratta solo di nuovi obblighi normativi, ma di un adeguamento strutturale che richiederà innovazione, investimenti, collaborazione tra settori e nuove competenze tecniche.

